La disciplina dell’agibilità, ai sensi del novellato articolo 24 D.P.R. n. 380/2001
Con riferimento al tema dell’agibilità è necessario analizzare l’articolo 24 D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.” A tal fine, ai sensi del secondo comma dell’articolo 24 D.P.R. 380/2001, “entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa,” deve presentare allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e, infine, per gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni precedentemente esposte. Nei casi summenzionati, qualora non sia presentata la segnalazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Inoltre, ai sensi del quarto comma della disposizione in esame, ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può inerire anche:- “singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.”
- “attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.”
1Ai sensi del terzo comma dell’articolo 19 L. 241/1990, “l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e] prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata”. D’altra parte, il comma 6 bis della medesima disposizione prevede che “nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali “. 2Consiglio di Stato sez. VI, 13/01/2020, n. 316. 3A tal riguardo, si evidenzia la sentenza n. 2456 del 2018 del Consiglio di Stato. 4In modo particolare, la Corte di cassazione, ha dichiarato “che nel regime dell'art. 221 t.u.l.s e D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4 - vedi ora artt. 24 e 25, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - il rilascio del certificato di abitabilità era subordinato alla richiesta del certificato di collaudo, alla certificazione dell'iscrizione dell'immobile al catasto e ad una dichiarazione del direttore dei lavori che doveva certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato (originario o in sanatoria), l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti e che gli atti amministrativi godono di una presunzione iuris tantum di legittimità. Di conseguenza con il rilascio del certificato di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, le suddette condizioni senza necessità della produzione di un certificato ulteriore tanto più che, […], dal permesso di abitabilità risultava che era stata effettuata dall'Ufficio Tecnico del Comune una ispezione che aveva accertato la conformità dell'opera alla concessione in sanatoria.” (Cassazione civile sez. II, 12/10/2012, n. 17498); Analogamente la Corte di cassazione ha ritenuto che “il rilascio del certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e del D.P.R. n. 425 del 1994, art. 4, ed ora nel regime del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 24 e 25, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera, sicchè, attesa la presunzione iuris tantum di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità - per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza - di produrre un certificato ulteriore (Sez. 2, Sentenza n. 17498 del 12/10/2012).”(Cassazione civile sez. II, 27/12/2017, n. 30950).