- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Luglio 2021 – Modifiche all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Superbonus
Disamina delle modifiche intervenute in ordine all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Superbonus 110%, ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, recentemente modificato dall’articolo 33 D.L. 77/2021.
Il recente Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021)”, entrato in vigore in data 1° giugno 2021, è costituito da 67 articoli e si compone di due parti, inerenti rispettivamente la Governance per il PNRR e le Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
Specificatamente, in ordine al tema dell’efficientamento energetico è necessario segnalare che l’articolo 33 del D.L. n. 77/2021 ha innovato la normativa disciplinante l’agevolazione del Superbonus 110%, di cui all’articolo 119 D.L. n. 34/2020.
In modo particolare, la lettera a) del primo comma dell’articolo 33 summenzionato ha inserito un secondo periodo al quarto comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020, ai sensi del quale, l’aliquota del 110% si applica “anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”. [1]
Orbene, con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si deve specificare che, ai sensi del combinato disposto di cui alle lettera a), b) e e) del primo comma dell’articolo 16 bis D.P.R. 917/1986, gli stessi si concretizzano negli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia[2] effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all' articolo 1117 [, n. 1),] del codice civile, oppure negli interventi manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze[3], “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Sul punto, la relazione interpretativa al D.L. 77/2021 ha specificato che mediante la suddetta modifica è stata introdotta la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, realizzati congiuntamente a interventi antisismici, ossia, nello specifico, “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90.”
Ad ogni modo, è altresì necessario rammentare che ai sensi del secondo comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020, modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera d), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (LEGGE DI STABILITA' 2021 – FINANZIARIA), era già stato previsto che l’aliquota del 110% fosse applicabile anche “agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” dell’articolo 119 D.L. 34/2020, ossia, ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico disciplinati dal primo comma de quo.
Successivamente è necessario segnalare la modifica all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus 110%, introdotta dal Decreto Legge in esame.
In modo particolare, la lettera b) del primo comma dell’articolo 33 D.L. 77/2021 ha inserito il comma 10 bis dall’articolo 119 D.L. 34/2020, ai sensi del quale “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: