- 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15».
Febbraio 2023 – Distanze legali tra edifici
Distanze legali tra edifici: come si calcola la distanza di 10 metri nel caso di edifici antistanti e in parte aderenti.
In materia di distanze legali tra edifici l’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 ha per oggetto specifico i «limiti di distanza tra i fabbricati»[1], intese come «distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee»[2].
Le distanze minime tra fabbricati sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12».
Al secondo comma della norma in menzione viene disposto che «le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: