- In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
- In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
MARZO 2023 Sussidiarietà Maastricht e Francia
L’introduzione del principio di sussidiarietà nel Trattato di Maastricht.
Nel quadro normativo sovranazionale una tappa fondamentale del processo di positivizzazione del principio di sussidiarietà è rappresentata dal Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, con cui si è dato inizio ad una nuova fase della storia europea dando alle comunità precedenti una dimensione politica[1].
Nel preambolo del Trattato il principio de quo viene richiamato nel definire premesse ed obiettivi degli Stati firmatari «[…] DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà[2]»: già dal citato passaggio si comprende come tale principio abbia assunto un ruolo cardine «IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell’integrazione europea» proprio all’interno dell’atto che ne ha sancito ufficialmente l’istituzione come Unione europea.
Tra i cambiamenti istituzionali di maggior rilievo vi è poi il riferimento al principio di sussidiarietà nell’accezione verticale, inteso a definire i rapporti istituzionali con gli Stati membri[3].
Tra le «Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità economica europea per creare la comunità europea» si è così previsto l’inserimento, all’interno di quest’ultimo, dell’articolo 3 B, secondo il quale «la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato[4]».
A titolo di completezza si segnala, inoltre, che attualmente - a seguito delle molteplici modifiche ai Trattati intervenute - la norma di cui sopra è confluita nel Trattato sull’Unione Europea, che all’articolo 5 sancisce:
«1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.