- a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, comma 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2014, n.d.r.);
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale».
GIUGNO 23 – Il permesso di costruire convenzionato quale alternativa al Piano attuativo
Il permesso di costruire convenzionato quale alternativa al Piano attuativo.
L’articolo 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 - introdotto dal decreto cd. “Sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014) [1] con lo scopo di semplificare le modalità di intervento e favorire il recupero mediante azioni amministrative più snelle - disciplina il «Permesso di costruire convenzionato» quale nuovo istituto di attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale.
Attraverso questa disposizione, il legislatore nazionale ha recepito una prassi diffusa a livello di legislazione regionale ed ha normato una figura di titolo edilizio suscettibile di trovare spazio laddove il ricorso alla pianificazione di secondo livello risulti sproporzionato rispetto alla finalità pubblica perseguita.
Più in particolare, l’articolo 28-bis stabilisce al primo comma che «qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato», e al secondo comma che «la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi».
L’intervento comunale ai fini dell’approvazione della convenzione costituisce il momento propriamente urbanistico della fattispecie, nel quale dev’essere ponderata l’effettiva sussistenza dell’interesse pubblico a vedere soddisfatte le esigenze urbanizzative al di fuori della previsione di uno strumento attuativo.[2]
Il comma 3 precisa che «sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: