- a) la prima è la motivata valutazione circa l’impossibilità della rimozione dei vizi delle procedure amministrative;
- b) la seconda è la motivata valutazione circa l’impossibilità di restituzione in pristino.
Febbraio 2023 – Abusi edilizi quando demolizione si puo evitare
Abusi edilizi, quando la demolizione può essere evitata.
Il principio generale in tema di abusi edilizi secondo cui ogni costruzione abusiva deve essere sempre abolita subisce talvolta un temperamento da parte del legislatore, che scaturisce dal bilanciamento di due contrapposti interessi: da un lato, la tutela dell’affidamento del privato e, dall’altro, la tutela del corretto assetto urbanistico ed edilizio.
In questo senso, il legislatore ha disciplinato all’articolo 38 del D.P.R. n. 380/2001 – rubricato «Interventi eseguiti in base a permesso annullato» - le conseguenze derivanti dall’esecuzione di interventi edilizi sulla scorta di un titolo abilitativo successivamente annullato prevedendo che «in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa».
Il successivo comma 2 aggiunge che «l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36»; per poi precisare al comma 2-bis che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo».
Orbene, la compensazione degli opposti interessi in rilievo – tutela del legittimo affidamento da una parte, tutela del corretto assetto urbanistico ed edilizio dall’altro – è realizzato dal legislatore per il tramite della “compensazione” monetaria di valore pari «al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite» (cd. «fiscalizzazione dell’abuso edilizio»).
La ragione sottesa a questa previsione – come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato[1] - è quella di contemplare un regime particolare per le fattispecie che non si caratterizzano per una abusività “originaria” ma “sopravvenuta” a seguito dell'annullamento del permesso di costruire e, quale eccezionale deroga al principio di necessaria repressione a mezzo demolizione degli abusi edilizi, la disposizione è presidiata da due condizioni: