- popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici».
GENNAIO 2024 – Gli standards urbanistici nella pianificazione del territorio
Gli standards urbanistici nella pianificazione del territorio
Nell’ambito della presente trattazione si è già ricordato che gli standards urbanistici trovano la loro fonte nella legge urbanistica n. 1150/1942, segnatamente all’articolo 41-quinquies – introdotto dall’articolo 17 della legge n. 765/1967 - norma che ha previsto che in tutti i Comuni, «ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati […] rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi» e che tali rapporti siano «definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici […]»: tale previsione, come visto, è stata attuata dal D.M. n. 1444/1968, che ha individuato specifiche percentuali di dotazioni infrastrutturali per ciascuna destinazione funzionale in relazione alle zone definite dalla pianificazione urbanistica comunale e che tali percentuali sono state, inoltre, talvolta declinate anche dalle norme regionali[1].
Per quanto ivi di interesse si rileva brevemente che la Regione Lombardia è intervenuta in materia dapprima con la L.R. n. 51/1975 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) e con la L.R. n. 1/2001 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) e successivamente ha introdotto la L.R. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) la quale – abrogando la previgente normativa regionale e segnando il passaggio da un approccio di tipo “quantitativo” ad uno di tipo “qualitativo” - vede attualmente quale norma cardine rispetto all’istituto de quo l’articolo 9, che disciplina il «Piano dei servizi», uno dei tre atti che compongono il P.G.T., rectius lo strumento di pianificazione previsto dalla legge lombarda in luogo del P.R.G. ed avente la medesima funzione di consentire ai Comuni di definire la pianificazione urbanistica del proprio territorio.
L’articolo 9 della L.R. n. 12/2005 stabilisce invero che «i comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste [...]» (comma 1).
Una previsione di assoluto rilievo è quella dettata dal comma secondo, a mente del quale «i comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i seguenti criteri: