- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;[1]
- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;[2] c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; [3]
- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;[4]
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale».
maggio 23 Eccezioni alla regola onerosita titolo
Eccezioni alla regola dell’onerosità del titolo abilitativo: le fattispecie di riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
La caratteristica dell’onerosità del permesso di costruire non è di per sé assoluta come emerge dall’espressa previsione di puntuali deroghe richiamate già al comma 1 dell’articolo 16 che, rinviando all’articolo 17, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, fa espressamente salve le ipotesi di riduzione e di esonero dal contributo di costruzione.
Invero, l’articolo 17 del D.P.R. n. 380/2001 enuclea molteplici ipotesi di riduzione ed esenzione dall’obbligo contributivo: si oscilla tra la semplice riduzione del contributo - in ragione della natura pubblica dei soggetti a cui viene rilasciato il titolo, in funzione della destinazione d’uso dei beni considerati, ovvero, ancora, per la sussistenza di un interesse generale ad incentivare determinati interventi edilizi - e la totale gratuità di alcuni interventi.
Tali ipotesi – da ritenersi, in ogni caso, tassative e limitate dalle espresse previsioni normative – non rispondono sempre alla medesima logica, cosicché deve escludersi un disegno unitario che ricomprenda tutti gli interventi edilizi per i quali il contributo viene contenuto entro i soli oneri urbanizzativi, ridotto con riguardo al costo di costruzione, ovvero del tutto escluso.
In primo luogo, il menzionato articolo 17 contempla la cd. edilizia abitativa convenzionata per la quale il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota relativa agli oneri urbanizzativi. Nello specifico, è previsto che «nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18».
Il secondo comma concerne – quale seconda ipotesi di riduzione del contributo de quo – la cd. prima abitazione e stabilisce che il relativo contributo di costruzione sia «pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore».
Al terzo comma vengono definite le ipotesi in cui il contributo di costruzione non è dovuto, ossia: