- tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
- il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato».
maggio 23 partenariato pubblico privato opere pubbliche
Le procedure di partenariato pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche e opere e servizi di pubblica utilità.
La presente trattazione intende concludersi con una breve panoramica sulle procedure di partenariato pubblico-privato, quale strumento di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato a lungo termine finalizzato alla costruzione, al rinnovamento, alla gestione o manutenzione di una infrastruttura o fornitura di servizio, nel cui contesto le risorse necessarie sono attribuite congiuntamente e i rischi proporzionalmente suddivisi tra le parti.
In via preliminare si evidenzia che il partenariato pubblico-privato è un’operazione economica realizzabile attraverso diversi schemi contrattuali che consente di soddisfare le nuove esigenze emerse nei tempi moderni che, da un lato, esprimono il crescente bisogno di collaborazione orizzontale tra cittadini e istituzioni (espressione del principio costituzionale di sussidiarietà, di cui all’articolo 118, ultimo comma, Cost.) e, dall’altro, la ricerca di schemi innovativi in grado di “alleggerire” la Pubblica amministrazione in rispondenza alla necessità di abbattere i costi dello Stato e di rientrare negli standards europei.[1]
Ecco dunque che anche nella pianificazione territoriale hanno conquistato un ruolo via via sempre più determinante i criteri di sussidiarietà, collaborazione e, soprattutto, partecipazione: se l’iniziativa pianificatoria rimane prerogativa dell’Amministrazione comunale per quanto concerne la politica d’insieme e il disegno complessivo del territorio, anche i soggetti privati sono chiamati a formulare spontaneamente proposte di pianificazione, i cui contenuti sono successivamente elaborati e raffinati in accordo con la stessa Amministrazione in quella che è la vera e propria fase di negoziazione che, in coerenza con il principio di sussidiarietà, permette di orientare il consenso verso obiettivi comuni e favorisce il “buon governo” del territorio.
In tale prospettazione risultano palesi le potenzialità del partenariato pubblico-privato: la Pubblica amministrazione ha la possibilità di investire in un numero maggiore di progetti non dovendosi addossare il rischio dell’opera, mentre i privati non risultano più meri esecutori dell’opera progettata, ma si pongono come controparte contrattuale tendenzialmente paritaria.
In questo quadro, vanno, pertanto, inserite le disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici che intendono rendere il partenariato pubblico-privato «più attrattivo per amministrazioni, operatori economici ed investitori istituzionali» ed evitare politiche di bilancio che hanno incentivato l’uso distorto del partenariato pubblico-privato, trasformandolo talvolta in uno strumento «per ovviare surrettiziamente alle misure restrittive della finanza pubblica».[2]
Il legislatore ha dedicato il Libro IV del nuovo Codice al partenariato pubblico-privato ed ha previsto un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di partenariato pubblico-privato precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche quali la concessione (disciplinata nel Libro IV alla Parte II), la locazione finanziaria (Parte III), il contratto di disponibilità (Parte IV). Inoltre, è stato ribadito il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali che, in forza della capacità generale di diritto privato, consente all’Amministrazione di forgiare anche schemi diversi dalle figure contrattuali tipiche.
Sul piano della scrittura si è optato per una disciplina esaustiva e auto-inclusiva (non “disseminata” nell’intero articolato, come avveniva nel D.lgs. n. 50/2016), dove i rinvii alla disciplina degli appalti pubblici sono pochi ed eccezionali. Gli articoli 174 e 175 costituiscono la Parte I del Libro IV - rubricata «Disposizioni Generali» - ed hanno sostituito integralmente gli articoli 179, 180, 181 e 182 del D.lgs. n. 50/2016 che contenevano la disciplina generale del partenariato pubblico-privato. [3]
L’articolo 174 al comma 1 reca la «nozione» di partenariato pubblico-privato come segue:
«Il partenariato pubblico-privato è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: