Luglio 2021 – Il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati

Il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati e le modifiche apportate all’articolo 40-ter l.r.  12/2005 dalla l.r. 7/2021.

 

L’articolo 40-ter della l.r. 12/2005, nel disciplinare il recupero degli edifici rurali che siano dismessi o abbandonati, stabilisce al primo comma che “il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituisce attività di pubblico interesse ai fini dell’applicazione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici generali dei Comuni di cui all’articolo 40”. Per questi interventi è altresì prevista la “facoltà di deroga anche alle previsioni dei piani territoriali degli enti sovracomunali, secondo quanto disposto dal comma 4”, ovvero “nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali”. [1]

Il secondo comma della disposizione specifica che gli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo oggetto della disposizione debbono essere esistenti alla data di entrata in vigore della novella normativa di cui alla l.r. n. 18/2019 e individuati dal PGT [2], oppure con perizia che asseveri lo stato di abbandono da almeno tre anni, la quale deve essere presentata al Comune dall’avente titolo unitamente all’istanza di intervento edilizio.

Gli edifici così individuati  “possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio rurale, purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis. L’intervento di recupero non deve costituire interferenza con l’attività agricola in essere.”

Ciò posto, per l’esecuzione degli interventi in parola, “la deliberazione del Consiglio comunale assunta ai sensi dell’articolo 40 determina, con esclusione della nuova costruzione, la qualificazione edilizia dell’intervento, la sua entità con il limite, per gli ampliamenti, del 20 per cento della superficie lorda esistente, la destinazione d’uso con esclusione di quelle produttivo-industriali e commerciali, a eccezione degli esercizi di vicinato, e le relative dotazioni urbanistiche.” Inoltre, la deliberazione summenzionata attesta anche “la compatibilità del recupero con il contesto agricolo dei luoghi”.[3]

Viene quindi permesso l’insediamento di destinazioni extra agricole, ad esclusione di quelle produttivo-industriale e commerciale non di vicinato ed è previsto l’aumento del 20 per cento della superficie lorda esistente per gli ampliamenti.

Fermo quanto sopra, l’art. 40-ter  al comma 4 dispone che  “Nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l’efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subordinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.”[4]

In proposito, infatti, l’art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7 ha aggiunto il comma 4-bis, specificando che, “Qualora le previsioni impeditive del recupero edilizio siano contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 4 è approvata dall’ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.”[5]

L’articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2021 ha precisato inoltre che quanto previsto trova applicazione anche alle deliberazioni comunali approvate ex articolo 40-ter, comma 4, alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2021.[6]

D’altra parte, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 40- ter, gli interventi di recupero di edifici rurali afferenti al patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica, possono essere attivati solo previo coinvolgimento  del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sempre nel rispetto della normativa di tutela prevista dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.[7]

Da ultimo, va evidenziato che agli interventi di recupero edilizio de quibus non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II della l.r. 12/2005 (“Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura”), oltre che le disposizioni di cui all’articolo 40-bis. Inoltre, i contributi di costruzione di cui al Titolo I, Capo IV, della Parte II della presente legge sono ridotti del 50 per cento e a essi non si applicano le ulteriori riduzioni previste dalla presente legge fermo restando che, qualora la destinazione d’uso dell’edificio recuperato ai sensi del presente articolo sia agricola, il predetto contributo di costruzione non è dovuto.[8]

 

 

[1] In tal caso, l’efficacia della deliberazione comunale assunta ai sensi dell’articolo 40 è “subordinata all’assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell’organo dell’ente sovracomunale competente alla sua approvazione”.

[2] L’individuazione nei PGT deve avvenire ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3) o e 10 bis, comma 8, lettera a), numero 2) della l.r. 12/2005.

[3] Articolo 40-ter, comma 3, della l.r. 12/2005.

[4] Il comma è stato modificato dall’art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.

[5] Il comma 4-bis è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.

[6] Articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2021.

[7] Introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.

[8] Articolo 40-ter, comma 5, l.r.  12/2005.