Dicembre 2021 – Nuova definizione delle tipologie edilizie in materia di efficientamento energetico di cui all’art. 119, comma 13-ter, della Legge n. 77/2020

Dicembre 2021 – Nuova definizione delle tipologie edilizie in materia di efficientamento energetico di cui all’art. 119, comma 13-ter, della Legge n. 77/2020

Con riferimento all’agevolazione del Superbonus 110%, è necessario segnalare, altresì, che l’articolo 33 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, ha apportato ulteriori modifiche al dettato normativo.

In modo particolare, si evidenzia che prima dell’entrata in vigore del D.L. n.  77/2021 il comma 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 stabiliva che “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi“. 

Orbene, la lettera c) del primo comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021 ha quindi sostituito il predetto testo prevedendo che, ai sensi del primo periodo del comma 13-ter de quo, “gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).”

In ordine alla definizione degli interventi edilizi, tuttavia, non è possibile esimersi dal richiamare la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 21 novembre 2011.

In tale occasione la Corte dava atto di aver già ricondotto le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi “nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio” e pertanto ha dichiarato che “a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.

L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato”[1].

Ciò detto, in ordine alla modificazione in esame, si rinviene altresì la relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021, ove è stato specificato, appunto, che la lettera c) di cui al primo comma dell’articolo 33 di detto testo normativo “sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’ articolo 6-bis del Dpr. n. 380 del 2001.”

Successivamente, tuttavia, in sede di conversione del D.L. n. 77/2021, il primo periodo del comma 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 ha subito un’ulteriore modifica, ossia la specificazione che “gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).”

Analogamente, sul quaderno intitolato “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del DL n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” l’ANCI ha ribadito che “tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria”. [2]

Comunicazione inizio lavori asseverata – Superbonus (CILAS). Le modalità di verifica della regolarità procedimentale ed eventuale acceleramento decadenza del beneficio fiscale e le procedure per le attività di edilizia libera nella modalità di presentazione della CILA.

In ordine alla Comunicazione inizio lavori asseverata – Superbonus (CILAS), è necessario evidenziare che a seguito della novella introdotta dall’articolo 33 D.L. n. 77/2021,[3] il comma 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 prevedeva, dopo il primo periodo, che “nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.”

Tuttavia, “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” [4]

Inoltre, per gli interventi oggetto del comma in esame, era previsto che la decadenza del beneficio fiscale di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 operasse esclusivamente nei casi ivi previsi, ossia: “a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.” [5]

Stante quanto sopra esposto, è opportuno segnalare che la relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021 ha chiarito che la lettera c) del primo comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021 aveva inteso “affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste ai fini dell’utilizzo del superbonus e accelerarne l’utilizzo essenziale per l’efficientamento energetico e antisismico”.

In modo particolare, come già anticipato, la disposizione aveva sostituito “il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’ articolo 6-bis del Dpr. n. 380 del 2001.”[6]

Inoltre, in detta sede è stato specificato che “ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 con l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017[7], ovvero come specificato dall’ANCI, “la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Ciò, tuttavia, solo ai fini dell’agevolazione fiscale. Il decreto infatti precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Pertanto, eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.”[8]

Sul punto, nel medesimo documento dell’Anci intitolato “prima nota sul decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. DL semplificazioni 2021),” è stato sottolineato sia che l’articolo 33 D.L. n. 77/2021 è stato fortemente richiesto dall’Anci stesso, sia anche che la norma in discorso ha avuto l’effetto di rendere più agevole l’accesso all’agevolazione.

Tuttavia, in detto documento era stato altresì evidenziato come nella versione del D.L. n. 77/2021 fosse “stata inspiegabilmente stralciata la possibilità per le società di gestione degli alberghi e delle pensioni di usufruire del superbonus come da proposta dell’ANCI.”[9]

Ad ogni modo, è necessario evidenziare che in sede di conversione del D.L. n. 77/2021 la lettera d) dell’articolo 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 ha subito una modificazione; difatti, il testo previgente prevedeva che la decadenza operasse nel caso di “non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.

A seguito della predetta modifica, invece, la lettera d) de qua ora prevede che la decadenza operi in caso di “non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14”, mentre è stato aggiunto all’articolo 119 D.L. n. 34/2020 il comma 13-quater, ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Successivamente, il secondo comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021, fa salvi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.[10]

Da ultimo, l’articolo 33-bis D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, ha aggiunto altresì il comma 13-quinquies all’articolo 119 D.L. n. 34/2020, prevedendo che “in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380″.”

Orbene, è necessario altresì richiamare la già menzionata risposta all’interrogazione parlamentare in commissione finanze 5-06630 Fragomeli: “Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione,” ove la Sottosegretaria Alessandra Sartore ha specificato che “gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392). A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decretolegge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380”.

Sul punto, in aggiunta, si evidenzia come l’ANCI, nel quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del dl n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” abbia specificato che “la semplificazione del Superbonus edilizio al 110% operata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Semplificazioni e Governance), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129, costituisce una risposta alla richiesta che ANCI per prima aveva avanzato al Governo di agevolare e accelerare l’attuazione della misura, ritenendo non sufficienti solo le misure di potenziamento del personale introdotte dalla legge di bilancio 2021 (commi 69 e 70 della legge n. 178/2020), peraltro ancora inattuate.[…]

In tal senso, l’articolo 33 del DL n. 77/2021 […] tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.”

In questo modo, “le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”[11]

Inoltre, nel predetto quaderno, sono state altresì fornite specificazioni utili al fine dell’applicazione della CILAS.

In primo luogo, è stato dichiarato che “attraverso la CILASuperbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo. Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”[12]

Secondariamente veniva specificato che “per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale.[13]

Inoltre, veniva indicato che “per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.[14]

Sul punto si è rinvenuta, altresì, la Circolare della Regione Emilia Romagna  n. 713381 del 4 agosto 2021 ove veniva specificato chel’accordo siglato tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali stabilisce che, attesa l’urgenza dell’adozione del modulo unificato e standardizzato per la presentazione delle CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, lo stesso è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo stesso sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica. […] Poiché la pubblicazione dell’Accordo è avvenuta lo stesso giorno della sua stipula, il MODULO CILA-S deve essere utilizzato dal 5 agosto 2021 per eseguire gli interventi agevolati con superbonus 110%. Pertanto, dalla stessa data, non è più possibile utilizzare la modulistica edilizia unificata regionale.

Restano valide ed efficaci le CILA presentate in data precedente (cioè fino al 4 agosto 2021) anche attraverso i modelli regionali, sulla base delle indicazioni della circolare del 24 giugno scorso. Ma le eventuali varianti in corso d’opera a questi interventi (comunicati attraverso la modulistica regionale) dovranno essere comunicate mediante il nuovo MODELLO CILA-S, indicando nell’apposito quadro d), punto d.2, gli estremi della CILA presentata all’inizio degli interventi (V. successivo punto 4).”

Inoltre, nella Circolare de qua veniva specificato che “l’art. 119, comma 13-ter, ha chiarito che gli interventi che beneficiano del superbonus possono anche riguardare:

– le parti strutturali dell’edificio [15][…].

– i prospetti dell’edificio: pertanto, l’eventuale modifica dei prospetti, conseguente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e/o degli interventi strutturali, non muta la tipologia delle opere che sono qualificate per legge di manutenzione straordinaria ed eseguite con CILA-S”.[16]

Un ulteriore chiarimento fornito dall’ANCI nel predetto quaderno attiene alle ipotesi in cui siano previste contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici; in questi casi “occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.”

Inoltre, “qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.”[17]

Un ulteriore caso che è stato preso in considerazione nel documento in esame attiene all’ipotesi di varianti in corso d’opera.

In modo particolare, “in caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.”[18]

Infine, “per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus”” viene precisato che “non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”[19]

 

[1] Nella sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011 veniva specificato inoltre che “tali categorie sono individuate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali».

[2] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf . In detto documento veniva altresì precisato “che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.”

[3] Più specificatamente il comma 13-ter dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020 è stato sostitutivo dalla lettera c) del primo comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

[4] Ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 bis D.P.R. n. 380/2001lo stato legittimo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare e’ quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e’ quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi’ nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.

[5] In linea generale, difatti, il primo comma dell’articolo 49 D.P.R. n. 380/2001 prevede che “fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.”

[6] Relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021.

[7] Relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021.

[8] https://anci.lombardia.it/documenti/12233-Nota%20DL%20Semplificazioni%20DEF.pdf

[9] https://anci.lombardia.it/documenti/12233-Nota%20DL%20Semplificazioni%20DEF.pdf

[10] Per completezza si segnala che la lettera b) del primo comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 prevede che “dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

Inoltre, la lettera c) del primo comma dell’articolo 33-bis D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021 prevede chedopo il comma 10-bis, introdotto dall’articolo 33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

“10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro diciotto mesi sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi”;”

Il terzo e quarto comma dell’articolo 33 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 prevedono rispettivamente che “3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

[11] https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[12] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[13] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[14] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[15] La circolare della Regione Emilia Romagna n. 713381 del 4 agosto 2021 specificava che in tal caso “nel MODULO CILA-S il progettista dovrà compilare il quadro 2) per opere soggette a deposito del progetto strutturale, oppure il quadro 3) per opere soggette al rilascio di autorizzazione sismica, e predisporre e allegare al MODULO CILA-S la relativa documentazione.”

[16] http://dru.iperbole.bologna.it/sites/default/files/news/Circolare_CILA_Superbonus.pdf

[17] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[18] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf

[19] http://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def.pdf