Dicembre 2021 – Permesso di costruire: variazioni rispetto al titolo edilizio

Dicembre 2021 – Permesso di costruire: variazioni rispetto al titolo edilizio

L’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.

Aggiungendo al comma 2 che“ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto”.

Ciò posto, occorre rilevare che il concetto di variazione essenziale dev’essere distinto da quello di variante in quanto, mentre il primo riguarda la modalità di esecuzione delle opere, il secondo, pur attenendo alla stessa, consente infatti l’adeguamento del titolo autorizzativo originario.

Sul punto, il T.A.R. Catania, con la sentenza n. 1512 pubblicata il 10 maggio 2021, ha chiarito le differenze tra varianti e variazioni essenziali in merito al permesso di costruire affermando che “le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante (rectius, a d.i.a., in luogo della presentazione della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire”.  Diversamente, “le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante”.

In giurisprudenza sono stati individuati gli elementi da prendere in considerazione al fine di ritenere la sussistenza di una variazione essenziale piuttosto che una variante (ex multis, T.AR. Toscana 17 maggio 2021, n. 725; T.A.R. Calabria Catanzaro 22 maggio 2018, n. 1082). In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “Una variazione essenziale si manifesta nella realizzazione abusiva d’un ampliamento che, pur senza creare un organismo edilizio nuovo ed incompatibile col progetto assentito e con la sua essenza, ne altera la struttura e le dimensioni sì da apparire la dilatazione strutturale, funzionale e spaziale di quanto invece sarebbe dovuto essere nella realtà“.(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3371).

Tanto chiarito, la realizzazione di opere edilizie costituenti variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio giustifica e impone l’adozione dell’ordine demolitorio e ripristinatorio non sostituibile con la sanzione pecuniaria per il caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità.

In tali casi, infatti, la sanzione demolitoria è atto dovuto in quanto “il D.P.R. n. 380/2001 distingue gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli interventi che invece sono stati eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34; nello specifico, per i primi è prevista la demolizione delle opere abusive, mentre per i secondi, laddove la demolizione non possa comportare un pregiudizio della parte eseguita in conformità, viene introdotta l’applicabilità di una sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato, sez. II, 02/12/2020, n. 7637; T.A.R. Lecce, sez. III, 03/10/2014, n. 2442)”. (cfr. TAR Brescia, nella sentenza  26 agosto 2021, n. 769).