Dicembre 2022 – Focus superbonus immobili vincolati

Focus: il cd. «Superbonus» su immobili vincolati

 

Risulta interessante segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 2022, ha fornito dei chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire del cd. «Superbonus» sui condomini vincolati[1], evidenziando, in particolare che «il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta». In sostanza, «come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall’A.P.E. […], ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

 

Orbene, «come precisato con la citata circolare n. 30/E del 2020, qualora in un edificio in condominio, sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano effettuati interventi “trainati” di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti […]. Resta fermo, tuttavia, che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio».

 

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato, infine, che «per effetto del richiamo espresso ai soli interventi “trainati” di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nei casi sopra rappresentati è, invece, esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) nonché 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio»[2].

 

Tali conclusioni sono state peraltro ribadite nell’ambito della risposta ad istanza di interpello n. 462 del 2022[3], in cui l’Agenzia ha riaffermato – richiamando la citata Circolare n. 23/E del 2022 – che «in relazione agli interventi realizzati su immobili vincolati […] il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8- bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio[4]».

 

Preme sottolineare che, fermo quanto sin qui esposto, le scadenze de quibus sono state oggetto di modifiche legislative successive ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

[1] https://www.ediltecnico.it/104221/superbonus-immobili-vincolati-ce-tempo-fino-al-31-dicembre-2023/

[2] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, punto 2.2.

[3] https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/condominio-vincolato-quali-scadenze-e-procedure-per-il-superbonus_90578_27.html

[4] Agenzia delle Entrate, Risposta n. 462 del 21 settembre 2022.