Dicembre 2022 – Interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico

Interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico: a quali agevolazioni fiscali danno accesso?

 

Nel corso degli ultimi anni, come ormai ben noto, sono state introdotte molteplici agevolazioni fiscali al fine di incentivare la realizzazione di interventi volti a migliorare e recuperare il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l’efficienza energetica e l’adeguamento antisismico.

 

Fra queste agevolazioni una delle più importanti è quella riconducibile all’articolo 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici») del D.P.R. n. 817/1986 (cd. «TUIR») che ha introdotto delle detrazioni per le spese sostenute in relazione ad una serie di interventi tesi alla ristrutturazione degli edifici, tra cui preme qui richiamare quelli di cui alla lettera h) – «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia» effettuati «anche in assenza di opere edilizie propriamente dette […]» – e quelli di cui alla lettera i), «relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

 

Nell’ambito del cd. «Bonus ristrutturazioni» la detrazione di cui al primo coma dell’articolo 16-bis del cd. «TUIR» – prevista nella misura del «36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare» – è innalzata dall’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 90/2013, il quale odiernamente prevede che per le spese documentate, relative a tali interventi, si possa usufruire di una «detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024».

 

Il medesimo articolo 16 del d.l. n. 63/2013 citato – oltre a prevedere, al comma 2, un’agevolazione che potremmo definire collegata a quella appena rammentata e nota come cd. «Bonus mobili e elettrodomestici» – stabilisce, ai commi da 1-bis a 1-septies, che gli interventi di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis del cd. «TUIR» usufruiscono di detrazioni, che – allo stato attuale – hanno aliquote e massimali variabili in funzione della tipologia di intervento posta in essere e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento anti-sismico: si tratta del cd. «Sismabonus».

 

Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, il d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 90/2013, all’articolo 14 («Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica») disciplina il cd. «Ecobonus», sostanzialmente riconducibile all’agevolazione fiscale originariamente introdotta dai commi 344-349 della l. n. 296/2006 (cd. «Legge finanziaria 2007») ed oggetto nel tempo di modifiche, maggiorazioni e proroghe: attualmente gli interventi de quibus beneficiano di una detrazione con aliquote variabili che possono raggiungere – sussistendone le condizioni – anche l’85 per cento, laddove gli interventi di riqualificazione energetica siano realizzati congiuntamente a quelli di riduzione del rischio sismico.

 

A quanto sopra si aggiunga che – come noto – nel 2020, il cd. «Decreto Rilancio[1]» ha innalzato ulteriormente le percentuali di detrazione di alcune agevolazioni già in vigore al 110 per cento, introducendo l’ormai famoso cd. «Superbonus», che muove da interventi cd. «trainanti» di efficienza energetica o miglioramento sismico (di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 4 dell’articolo 119) e si estende anche a quelli cd. «trainati», laddove eseguiti congiuntamente ai primi, al ricorrere dei presupposti fissati dalla normativa de qua.

 

Orbene, la presente raccolta intende porre in evidenza le questioni applicative controverse relative ai principali «bonus» edilizi vigenti – ricordandone le scadenze più importanti anche alla luce di alcuni recentissimi interventi legislativi – al precipuo scopo di soffermarsi nell’analisi della casistica di riferimento rinvenibile nella prassi presente e passata: attesa la copiosità della disciplina in commento si fa puntuale riferimento – per quanto in questa sede non precisato – alla normativa in materia, con particolare riguardo ai presupposti applicativi, alle tipologie di intervento ed a tutto quanto non ulteriormente specificato nei focus che seguono.

 

[1] D.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 77/2020 (di seguito anche solo cd. «Decreto Rilancio».)