Dicembre 2022 – Le scadenze ecobonus ordinario e sisma bonus acquisti

Le scadenze relative al cd. «Ecobonus» ordinario ed al cd. «Sismabonus» ordinario

 

L’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito con modificazioni in l. n. 90/2013, norma di riferimento in relazione al cd. «Ecobonus» ordinario (la cui introduzione di deve all’articolo 1, commi 344-347 della l. n. 296/2006) ne fissa la relativa scadenza relativa al 31 dicembre 2024, seppur con aliquote e limiti di spesa differenziati in funzione della tipologia di intervento, ivi inclusi quelli su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

 

La scadenza del 31 dicembre 2024 si rinviene, inoltre, all’articolo 16 del medesimo d.l. n. 63/2013 con riguardo al cd. «Sismabonus» ordinario disciplinato ai commi da 1-bis a 1-septies: si ricorda che i richiamati commi prevedono, anche per tale agevolazione, aliquote variabili in relazione alla tipologia di intervento posta in essere[1].

 

 

Le scadenze per il cd. «Sismabonus acquisti» con aliquote ordinarie e con aliquota al 110%

 

Nell’ambito del cd. «Sismabonus», l’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in l. n. 90/2013, al comma 1-septies disciplina il cd. «Sismabonus acquisti», stabilendo che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 […], mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare […]»: si è già posto in luce che la scadenza per fruire dell’agevolazione de qua è quella del 31 dicembre 2024.

 

Giova segnalare che, come rilevato con le circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio», «per le spese sostenute nel periodo di vigenza del Superbonus dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119 la detrazione in commento è elevata al 110 per cento». All’indomani dell’approvazione della cd. «Legge di bilancio 2022[2]» – che ha prorogato alcune scadenze relative al cd. «Superbonus» – l’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia chiarito che, per fruire dell’agevolazione in discorso nella misura del 110 per cento, l’atto di acquisto dovesse essere stipulato entro il 30 giugno 2022, non applicandosi alla fattispecie le proroghe di cui all’articolo 8-bis[3].

 

Al riguardo deve evidenziarsi che a seguito della novella di cui all’articolo 18, comma 4-ter del d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022 (cd. «PNRR2»), il quarto comma dell’articolo 119 dispone che «[…]Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022»[4].

In mancanza di tali condizioni, pertanto, deve ritenersi che il cd.
«Sismabonus acquisti» sia fruibile con le aliquote del 75 per cento e dell’85 per cento fino al 31 dicembre 2024.

 

 

[1] https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-edilizia-tabella-tutte-scadenze-aggiornate-29323

[2] L. n. 231/2021.

[3] Cfr. risposta ad istanza di interpello n. 57 del 31 gennaio 2022 e n. 384 del 20 luglio 2022; con la risposta n. 384/2022 si è fatto riferimento alla disposizione di cui all’articolo 8-bis «come modificata, da ultimo, dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione»;

cfr. anche https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2022/02/14/157739-sismabonus-acquisti-ecco-qual-e-la-scadenza-nel-2022 e https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/21/sismabonus-acquisti-110-applica.

[4] https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32557-sismabonus-acquisto-case-antisismiche-al-110-proroga-della-detrazione-al-31122022.html