Dicembre 2022 – Permesso di costruire in deroga silenzio assenso

Permesso di costruire in deroga, vale il silenzio-assenso?

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, normato dall’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, previa delibera del consiglio comunale, e nel rispetto delle disposizioni di tutela del paesaggio e delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In tale procedimento, il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo.

L’istituto del silenzio-assenso è disciplinato in relazione al permesso di costruire all’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 secondo il quale, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Quanto all’operatività dell’istituto del silenzio-assenso in relazione ad istanze preordinate al rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 616/2022, ha evidenziato che “il permesso di costruire in deroga è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; (…) peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti”. [1]

Di conseguenza, “la disciplina del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non si applica alle ipotesi di permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del medesimo d.P.R., in considerazione del percorso procedurale che connota le stesse, in cui si innesta una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio comunale in ordine all’interesse pubblico dell’intervento”.

Ciò anche perché, come ricordato dai Giudici di Palazzo Spada, la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento. Alle stesse conclusioni deve giungersi per i permessi di costruire in deroga di cui al comma 1-bis dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, i quali sono semplicemente una species della più ampia categoria dei permessi di costruire in deroga di cui al predetto art. 14.

 

 

[1] Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616.