Dicembre 2022 – Permesso di costruire termini

Permesso di costruire: termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

L’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che nel permesso di costruire siano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori: il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre il termine di ultimazione degli stessi non può essere superiore tre anni dall’inizio dei lavori. Per gli interventi volti alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.[1]

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Infatti, la decadenza del permesso di costruire opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo e il provvedimento pronunciante la decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.[2]

Sul punto, si ricorda altresì che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono stati più volte oggetti di proroga, da ultimo ad opera dell’art. 10-septies  della legge n. 51/2022 che, al fine di venire incontro all’attuale situazione di difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha disposto una proroga straordinaria di un anno dei termini dei permessi di costruire, delle Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani attuativi, a condizione che il permesso di costruire sia stato rilasciato o formato entro il 31 dicembre 2022.

Tale proroga – espressamente applicabile anche verso permessi di costruire e SCIA che abbiano già beneficiato delle proroghe ottenute ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (regime ordinario), nonché degli artt. 103, comma 2, della L. n. 27/2020 e 10, comma 4, della L. n. 120/2020 (regime straordinario)- non è automatica e tacita, ma richiede un’apposita richiesta da parte dell’interessato al Comune, motivata in ragione delle circostanze rilevanti ai fini della concessione della proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine da prorogare.[3] Nella richiesta devono essere indicati: gli estremi dei titoli edilizi e del termine che si vuole prorogare (inizio o ultimazione lavori), la ricorrenza che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

 

[1] L’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall’art. 7-bis, comma 1, legge n. 91/2022, dispone infatti che: “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”.

[2] TAR Campania (Napoli), 5 maggio 2022, n. 2323.

[3] Sul punto, TAR Puglia (Bari), 10 maggio 2022, n. 633.