Dicembre 2022 – Scadenze super eco bonus e super sisma bonus

Le scadenze relative al cd. «Super-Ecobonus» ed al cd. «Super-Sismabonus»

 

Giova rammentare le principali scadenze relative al cd. «Super-Ecobonus» ed al cd. «Super-Sismabonus», il cui quadro risulta significativamente modificato a seguito della recente approvazione del cd. «Decreto Aiuti-Quater[1]»: a tal proposito si ricorda che, nel momento in cui si scrive, il richiamato decreto deve essere convertito in legge e, pertanto, la normativa de qua potrà subire ulteriori modifiche o cambiamenti.

 

Tanto preliminarmente esposto, si rileva che ad oggi l’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio» prevede in termini generali – segnatamente ai commi 1 e 4, con cui vengono disciplinati gli interventi cd. «trananti» – la scadenza del 30 giugno 2022, salvo determinate proroghe accordate, in special modo, da alcuni commi della disposizione in parola.

 

Al fine di illustrare le differenti casistiche appare opportuno ricordare che, con riferimento all’ambito soggettivo, il comma 9 dell’articolo 119 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 ad 8, concernenti il cd. «Superbonus», si applicano «agli interventi effettuati:

 

  1. a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

 

  1. b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10[2];

 

  1. c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

 

  1. d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

 

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale […], dalle organizzazioni di volontariato […], e dalle associazioni di promozione sociale […];

 

  1. e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche […], limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Orbene, il comma 3-bis dell’articolo 119 prevede che «per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 […]».

 

Il comma 8-bis dell’articolo 119con riguardo agli interventi effettuati «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione» di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 – statuisce che «la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025».

 

Il cd. «Decreto Aiuti-Quater», tuttavia, nel modificare la norma de qua disponendo la riduzione della percentuale di detrazione al 90 per cento per l’anno 2023 in luogo della previgente proroga del 110 per cento, ha stabilito che tale previsione non si applica:

 

«a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

 

  1. b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo».

 

Il comma 8-bis prosegue sancendo che «per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articoloPer gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro».

 

Infine, «per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo», viene affermato dal comma 8-bis che «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

 

Deve, inoltre, rammentarsi che il comma 8-ter prevede la proroga dell’agevolazione al 110 per cento al 31 dicembre 2025 in relazione a determinati interventi «effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza», nonché «fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati»: questa seconda casistica è riferita agli interventi realizzati dai soggetti di alla lettera d-bis) del comma 9  -organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – che, come dispone il comma 10-bis, « siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione»[3].

 

Si ricorda che il comma 8-quater estende la possibilità di applicare la detrazione nella misura di cui al comma 8-bis «anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis» agli interventi – cd. «trainati» – «di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis».

 

 

[1] D.l. n. 176/2022 (di seguito anche solo cd. «Decreto Aiuti-quater».)

[2] Il comma 10 dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio» dispone che «le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».

[3] https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-legge-176-2022-aiuti-quater-gazzetta-ufficiale-ecco-tutte-modifiche-superbonus-29761