Dicembre 2022 – verifica legittimazione e condizioni PDC

Onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1827 del 15-03-2022, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 – secondo cui “il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo” – deve essere intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario.

Ciò comporta, per un verso, che chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all’istanza, per altro verso, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fondi una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Tale verifica, tuttavia, “deve compiersi secondo un criterio di ragionevolezza e secondo dati di comune esperienza (…), ma non comporta anche che l’Amministrazione debba comprovare prima del rilascio (ciò mediante oneri di ulteriore allegazione posti al richiedente o attraverso propri approfondimenti istruttori), la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimoEd infatti, ciò comporterebbe, in sostanza, l’attribuzione all’Amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto” non ad essa attribuito dall’ordinamento”.

In ogni caso, “l’onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire, di cui all’art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, assume connotati differenti a seconda che la detta legittimazione si fondi sulla titolarità di un diritto reale, ovvero attenga ad una disponibilità del bene a titolo diverso.  In tale ultimo caso (ad esempio, bene detenuto per effetto di contratto di locazione), l’Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del consenso del proprietario, con la conseguenza che, laddove questo difetti, non potrà procedere al rilascio del permesso di costruire”.

Il permesso di costruire può essere sottoposto a condizioni?

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1769 del 14 marzo 2022, ha affrontato il tema dei permessi di costruire condizionati, ossia di quei titoli abilitativi la cui efficacia è subordinata a particolari condizioni.

Come si legge nella sentenza in menzione, il permesso di costruire non può essere subordinato a condizioni di efficacia “stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento”, con la conseguenza che esso, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato “senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366)”.[1]

Il Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che “il permesso di costruire è un atto amministrativo i cui effetti sono tipizzati e su di essi non può in alcun modo influire la volontà dell’Amministrazione o dei privati, non potendo essi modificare i caratteri di un istituto regolato in toto dalla legge”.

Ne deriva che,  “eventuali condizioni, estranee al perseguimento di interessi pubblici tipizzati in materia urbanistico – edilizia, sono semplicemente tamquam non essent (vitiatur sed non vitiant) (in tal senso, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3309 del 2021)”. Al contrario, “se un intervento edilizio non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, il titolo edilizio, semplicemente, non potrà (dovrà) essere rilasciato”.

[1] Consiglio di Stato sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1769.