Gennaio 2023 – Demolizione e ricostruzione in area vincolata

Demolizione e ricostruzione in area vincolata: il D.L. Aiuti.

L’articolo 14, comma 1-ter, della L. 91/2022 – di conversione del cd. “Decreto aiuti” – ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d) e l’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 in tema di classificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti riguardanti gli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n.  42/2004.

Rispetto alle modifiche apportate agli articoli in menzione ad opera del D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) – che aveva introdotto norme estremamente restrittive per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di rispristino degli edifici crollati o demoliti qualora riguardanti immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e quelli ubicati nei centri storici – la novella consente ora eseguire come ristrutturazione edilizia “pesante” (e non più come nuova costruzione) gli interventi demo-ricostruttivi o di ripristino – anche con diverse caratteristiche (sagoma, prospetti, sedime, volume etc.) –  sugli immobili ricadenti nelle aree di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004.  L’inclusione di tali immobili si aggiunge a quella prevista dal cd. “Decreto energia” per gli edifici ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004.[1]

Orbene, le operazioni demo-ricostruttive e gli interventi di ripristino degli edifici crollati o demoliti con modifica dei relativi parametri sugli immobili ricadenti in queste aree sono ora classificate come ristrutturazione edilizia ai sensi del novellato art. 3, comma 1, lett. d) e non più come nuova costruzione. A tale proposito, si evidenzia, peraltro, una sovrapposizione in quanto dal tenore letterale della norma si evince, da un lato, che nelle aree elencate dall’articolo 136, lett. c) – in cui ci sono i nuclei e i centri storici – la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione; mentre, dall’altro, che nelle zone omogenee A, nei centri e nei nuclei storici gli interventi di demolizione e ricostruzione si qualificano come ristrutturazione solo se vengono mantenute la stessa volumetria e sagoma.[2]

Tali modifiche trovano corrispondenza parimenti nel disposto di cui all’articolo 10 (“Interventi subordinati a permesso di costruire”) del D.P.R. n. 380/2001, il quale alla lett. c) stabilisce che gli interventi in questione sono eseguibili previa presentazione di permesso di costruire – o di SCIA in alternativa a permesso di costruire- in quanto inquadrabili come ristrutturazione edilizia cd. “pesante”.

La modifica apportata dalla Legge di conversione del “Decreto aiuti” ha escluso da tale modifica gli interventi interessanti gli immobili soggetti a vincolo culturale ai sensi della Parte II del D.lgs. n. 42/2004, nonché gli immobili indicati all’articolo 136, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs.  n. 42/2004, i quali continueranno ad essere classificati come nuova costruzione.

 

[1] Decreto Legge n. 17/2022 recante “Misure urgenti per il contenimento costi energia elettrica e gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

[2]L’’art. 3, comma1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “si intendono interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”