Gennaio 2023 – Impugnazione di titoli edilizi

Impugnazione di titoli edilizi: legittimazione ad agire e interesse a ricorrere del controinteressato.

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 27-06-2022, n. 5307, offre l’occasione per analizzare il tema dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa affinché possa essere riconosciuta ad un soggetto la legittimazione ad impugnare il permesso di costruire rilasciato in favore di terzi.

Nella pronuncia de qua, il Consiglio di Stato ha richiamato i principi di diritto sanciti dall’Adunanza plenaria n. 22/2021, secondo cui “a) (…) non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.”.

La semplice vicinitas – ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori – non rappresenta dunque un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire, nel senso che di per sé non è sufficiente, “occorrendo invece la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente” (Cons. Stato, Sez. II, n. 7812/2021)”.

A ciò va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale interesse deve essere “attuale” – dovendo cioè sussistere al momento del ricorso – e “concreto”, nel senso che la valutazione della sua sussistenza va valutata con riferimento ad un pregiudizio concretamente provocato ai danni del ricorrente in virtù dell’iniziativa edilizia violativa della normativa di settore, pregiudizio che non può essere solo potenziale o dichiarato. [1]

 

 

[1] Ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4193/2022; Sez. IV, n. 3921/2022 e 3702/2022.