Gennaio 2023 – Piscina prefabbricata

Piscina prefabbricata: piscina o pertinenza?

L’installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.

Invero, “la pertinenza urbanistica è configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico” (cfr. Cons. St. sez. VI, 29/1/2015, n. 406; Cons. St. sez. VI, 5/1/2015, n. 13), sicché il concetto di pertinenza urbanistica è ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa meno ampio di quello definito dall’art. 817 c.c., tale da non poter consentire la realizzazione di opere soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato come principale (cfr. Cons. St. sez. IV, 17/5/2010, n. 3127)”. [1]

Come già ricordato, tale nozione non è dunque applicabile ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che ne risulti possibile una diversa utilizzazione economica.

In definitiva, l’aspetto dirimente nel qualificare la realizzazione di una piscina quale nuova costruzione o pertinenza edilizia è configurato dall’aspetto dimensionale della stessa in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato, deve essere escluso che una piscina di rilevanti dimensioni possa essere considerata “pertinenza urbanistica”, avendo un’autonoma funzione rispetto all’edificio “principale” ed essendo qualificabile come nuova costruzione.

 

[1] TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2022, n. 8325.