Gennaio 2023 – tettoie pergotende e verande

Tettoia, serve il permesso di costruire?

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire” (Consiglio di Stato sez. VI, 13/04/2021, n. 3005; si veda anche Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n. 3329, secondo cui “La nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. In altri termini non è necessario che l’alterazione dello status quo ante dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie: le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. L’avvenuta realizzazione senza permesso di costruire della tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”)”.[1]

D’altra parte, gli interventi consistenti nell’istallazione di tettoie o di altre strutture analoghe apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione dell’immobile a cui accedono.[2]

 

In definitiva, ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, è necessario sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.[3]

 

Pergotenda in edilizia libera, a quali condizioni?

La cd. “protenda” è una struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto ed è destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), al fine di soddisfare, quindi, esigenze non precarie.  Ciò nonostante, le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

In via generale, la giurisprudenza ha puntualmente perimetrato l’ambito dell’attività edilizia libera, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la “pergotenda” in tanto vi rientra, in quanto “l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenta un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa. È, infatti, “in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619Id., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979Id., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1783Id., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840)”.[4]

In presenza di queste circostanze, l’installazione di una pergotenda è un intervento libero dal punto di vista della normativa urbanistica ed edilizia, come confermato anche dall’allegato n. 1 al D.M. 2 marzo 2018 – recante ““Approvazione del glossario contenete l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” – il quale, al n. 50, include le pergotende.

Pergotenda: uso errato e ordine di demolizione.

Con la sentenza n. 5130 del 22 giugno 2022 il Consiglio di Stato ha statuito che il rispetto delle caratteristiche morfologiche e strutturali non basta per la qualifica di un manufatto come pergotenda in quanto è necessario sia concretamente adibita a una destinazione conforme alla sua naturale finalità.

Nel caso oggetto della presente pronuncia il Comune accertava e contestava – con un’ordinanza di demolizione – ad un esercizio commerciale addetto alla vendita di generi alimentari di avere ampliato volontariamente ed abusivamente la superficie di vendita attraverso l’utilizzo improprio di una pergotenda regolarmente installata.

Infatti, non era in contestazione la struttura in sé e le sue caratteristiche morfologiche per la qualificazione di quanto realizzato come pergotenda, bensì l’intervenuta differente destinazione della stessa che, come sostenuto dal Comune nell’ordinanza di demolizione impugnata, snaturava la finalità propria della pergotenda, che è quella di fungere da “elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell’immobile”.

Alla stregua di tali considerazioni, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’ordine di demolizione imposto dal Comune in quanto l’utilizzo “distorto e disfunzionale” del manufatto in questione concretizzava un uso illegittimo, e come tale, giustificava pienamente un ordine di ripristino.

Veranda: edilizia libera o nuova costruzione?

Nell’ intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza – richiamato anche nella sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n.  6147 – “è jus receptum che, specie nel caso di realizzazione ex novo di una veranda con chiusura, totale o parziale, d’un balcone, si determina un nuovo volume, che va a modificare la sagoma d’ingombro dell’edificio, per cui è necessario il previo rilascio del permesso di costruire (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 4 ottobre 2019 n. 6720id., II, 23 ottobre 2020 n. 6432)”.

“Ma il discorso non cambia, sol perché il balcone è incassato nella struttura dell’edificio, non è aggettante (sporgente) dal muro perimetrale di esso e viene chiuso nel suo (dapprima aperto) quarto lato, poiché in tal modo viene trasformato da spazio aperto in nuovo locale chiuso (pur se arieggiato, come arieggiate sono pure le altre stanze interne) dell’appartamento. In tal caso, infatti, si ha la trasformazione del balcone in una veranda chiusa (lo stesso sarebbe stato se vi fosse un bow-window, ecc.) in un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio e ne cambia l’uso, come se fosse una stanza in più (arg. ex Cons. St., VI , 9 ottobre 2018 n. 5801), non prevista, né assentita come tale dall’originario titolo edilizio”.

Inoltre, la trasformazione di un balcone in veranda non costituisce una “pertinenza” in senso urbanistico, ma “integra piuttosto un nuovo spazio autonomamente utilizzabile che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, che configura una ipotesi di abuso in virtù dell’assenza del permesso di costruire”.

 

 

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 8750; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3005.

[2] TAR Napoli, (Campania) sez. IV, 13 luglio 2022, n.4706; TAR Napoli, (Campania) sez. IV, 14 gennaio 2022, n. 268.

[3]TAR Napoli, (Campania) sez. VI, 11 aprile 2022, n.2436; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667.

[4] Sul punto: TAR Milano, (Lombardia) sez. I, 6 settembre, 2022, n. 1963; TAR  Napoli, (Campania), sez. III, 30 giugno 2022, n.4389; TAR, Genova (Liguria), sez. II, 23 giugno 2021, n. 571.