Luglio 2021 – Modifiche all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Superbonus

Disamina delle modifiche intervenute in ordine all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Superbonus 110%, ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, recentemente modificato dall’articolo 33 D.L. 77/2021.

Il recente Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021)”, entrato in vigore in data 1° giugno 2021, è costituito da 67 articoli e si compone di due parti, inerenti rispettivamente la Governance per il PNRR e le Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Specificatamente, in ordine al tema dell’efficientamento energetico è necessario segnalare che l’articolo 33 del D.L. n. 77/2021 ha innovato la normativa disciplinante l’agevolazione del Superbonus 110%, di cui all’articolo 119 D.L. n. 34/2020.

In modo particolare, la lettera a) del primo comma dell’articolo 33 summenzionato ha inserito un secondo periodo al quarto comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020, ai sensi del quale, l’aliquota del 110% si applica “anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”. [1]

Orbene, con riferimento agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si deve specificare che, ai sensi del combinato disposto di cui alle lettera a), b) e e) del primo comma dell’articolo 16 bis D.P.R. 917/1986, gli stessi si concretizzano negli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia[2] effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’ articolo 1117 [, n. 1),] del codice civile, oppure negli interventi manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze[3], “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Sul punto, la relazione interpretativa al D.L. 77/2021 ha specificato che mediante la suddetta modifica è stata introdotta la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, realizzati congiuntamente a interventi antisismici, ossia, nello specifico, “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90.”

Ad ogni modo, è altresì necessario rammentare che ai sensi del secondo comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020, modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera d), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (LEGGE DI STABILITA’ 2021 – FINANZIARIA), era già stato previsto che l’aliquota del 110% fosse applicabile anche “agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” dell’articolo 119 D.L. 34/2020, ossia, ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico disciplinati dal primo comma de quo.

Successivamente è necessario segnalare la modifica all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus 110%, introdotta dal Decreto Legge in esame.

In modo particolare, la lettera b) del primo comma dell’articolo 33 D.L. 77/2021 ha inserito il comma 10 bis dall’articolo 119 D.L. 34/2020, ai sensi del quale “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

A sua volta la lettera d-bis) del nono comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020 prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 dell’articolo 119 D.L. 34/2020 si applichino agli interventi effettuati “dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383“.

Sul punto, la relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021 ha specificato che l’inserimento del comma 10-bis summenzionato è finalizzato a “rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997) in generale e in particolare le Fondazioni, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni.”

Difatti, “in riferimento ai molteplici servizi, che vengono erogati alla collettività e specificatamente alle persone con fragilità (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc. ecc.),” la relazione rilevava come le norme e gli standard funzionali impongano la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

Allo stesso tempo, nella relazione de quo  è stato posto in risalto il fatto che “attualmente, i complessi edilizi in esame sono collocati, a seconda della situazione pregressa o dell’orientamento delle diverse Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, in categoria D/4 (Case di cura ed ospedali – con fine di lucro), oppure in Categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), oppure in Categoria B/2 (Case di cura ed ospedali – senza fine di lucro)”.

Conseguentemente, nello stato di fatto, “interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi sono individuati quale singola unità immobiliare” e, pertanto, nel contesto dell’applicazione dei benefici fiscali derivanti dal decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020), le Fondazioni ONLUS, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, erano fortemente penalizzate in quanto comparate ad una singola unità residenziale, con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.

Sul punto, nella relazione illustrativa de quo, è stato evidenziato che, “prendendo spunto dal Rapporto Immobiliare 2020, edito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, a pagina 12 del documento,“ la superficie media per unità abitativa compravenduta nel periodo analizzato era pari a 106,2 mq.

Conseguentemente, affinché fosse più equo il trattamento delle Fondazioni ONLUS, è stato prospettato “di considerare i complessi immobiliari adibiti alle attività socio-sanitarie-assistenziali quali edifici virtuali, costituiti da un numero convenzionale di “unità immobiliari”, calcolato suddividendo la superficie complessiva dei vari piani, compresi gli spazi comuni e quelli adibiti a servizi, con la superficie rappresentativa di un’unità immobiliare tipo, avente una superficie di 110mq.”

In questo modo, veniva rilevato che “mutuando il trattamento già riconosciuto dal Decreto Rilancio ai “condomini”, alle Fondazioni ONLUS potrebbe essere estesa e riconosciuta la possibilità di ottenere i benefici delle detrazioni fiscali di entità ragguagliata al numero di unità immobiliari virtuali, aventi una superficie di 110 mq.”

Inoltre, veniva dichiarato che “l’assegnazione dei benefici fiscali potrebbe essere riconosciuta anche in base ai seguenti criteri: • Fondazioni ONLUS, che si occupano specificatamente di servizi socio-sanitari-assistenziali, i cui Consigli di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica; • Potranno beneficiare dell’agevolazione gli edifici classificati indifferentemente in categoria catastale B/1, in categoria catastale B/2 e in categoria catastale D/4. • Gli edifici oggetto di agevolazione devono essere posseduti dalla Fondazione ONLUS alla data di entrata in vigore della presente disposizione a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito. Il possesso a titolo di comodato gratuito dovrà risultare da regolare contratto registrato con data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.”[4]

Da ultimo, sul punto si segnala il commento di Assolombarda, ove è stato specificato che il nuovo comma 10-bis in esame “allarga il raggio di azione dell’agevolazione, prevedendo che possono fruire del Superbonus 100% anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (ex art. 119, co. 9, lett. d-bis) per gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme e case di cure e ospedali).”[5]

Sul punto, “benchè l’estensione vada considerata positivamente (auspicando che possa aprire la strada a un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari con l’inclusione degli immobili posseduti dalle imprese),” nel commento summenzionato è stato segnalato che “qualora l’immobile sia utilizzato per svolgere attività di tipo economico, potrebbe configurarsi un aiuto di Stato, con la conseguente applicazione dei relativi limiti”.[6]

 

[1] Gli interventi previsti dal primo periodo del quarto comma dell’articolo 119 D.L. 34/2020 sono “gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.

[2] di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[3] di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[4] Relazione illustrativa al D.L. n. 77/2021.

[5]https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/dl-77-2021-semplificazioni-e-governance-pnrr-nota-confindustria . Sul punto è necessario segnalare che l’Agenzia delle Entrate nella circolare 30/E del 2020 aveva specificato che “per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari. Per tali soggetti, inoltre, non opera la limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche».”

[6]https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/dl-77-2021-semplificazioni-e-governance-pnrr-nota-confindustria