LUGLIO 2022 – EVOLUZIONE NORMATIVA L.R. LOMBARDIA 12 2005

Gli interventi legislativi di maggior rilievo che hanno interessato la legge regionale lombarda per il governo del territorio: breve excursus sull’evoluzione normativa recente della L.R. 12/2005 e sulle modifiche dall’impatto più significativo con un focus in ordine alle relative finalità ispiratrici

Le modifiche dal rilievo primario che hanno interessato, nel recente periodo, la legge regionale per il governo del territorio sono senza dubbio ascrivibili alla L.R. n. 18/2019, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»: approvata con l’obiettivo di facilitare e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente, tale legge si è posta nel solco – completandola – della strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo già avviata con vari interventi normativi, tra cui non può non citarsi la L.R. n. 31/2014 («Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»).

 

Orbene, la L.R. n. 18/2019 ha inteso promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante, al dichiarato fine[1] di favorire gli interventi di rigenerazione ed agevolare una più elevata qualità edilizia ed ambientale nel recupero del patrimonio edilizio esistente, rinnovando in tale prospettiva molte delle disposizioni di cui alla legge per il governo del territorio.

 

Ulteriori modifiche alla L.R. n. 12/2005 sono intervenute nell’arco dell’ultimo triennio con varie leggi regionali: si ricordano, a titolo esemplificativo, le L.R. nn. 13 e 20 del 2020, le L.R. nn. 7, 8, 11 e 24 del 2021, nonché la L.R. n. 9/2022 (cd. «Legge di semplificazione 2022»).

Nell’ambito della presente trattazione si procederà, pertanto, ad illustrare quegli aspetti oggetto di modiche normative recenti ritenuti maggiormente significativi: per quanto concerne la prima parte della legge, ci si soffermerà sull’attuazione del governo del territorio mediante la correlazione degli strumenti di pianificazione territoriale e sulle già richiamate finalità di rigenerazione. Con riguardo a tale ultimo profilo si procederà ad esporre le nuove previsioni in ordine ai cd. «ambiti di rigenerazione», esaminando poi le disposizioni che, al fine di favorire tali processi di riqualificazione, hanno fatto leva sulle tecniche di pianificazione basate sull’utilizzo dei diritti edificatori in funzione premiale: ci si riferisce, in particolare, al novellato articolo 11 ed al nuovo articolo 40-bis; parimenti si approfondirà l’articolo 40-ter[2].

Ulteriori norme che verranno descritte sono quelle – relative alla seconda parte della L.R. n. 12/2005 – concernenti le ulteriori premialità che, nella medesima ottica incentivante, sono state introdotte con riguardo al contributo di costruzione; si analizzerà, inoltre, il rinnovato quadro delle tipologie edilizie e dei relativi regimi autorizzatori, così come risultante dal riallineamento alla normativa statale in materia operato dal legislatore regionale nel 2019, nonché le disposizioni sulle destinazioni d’uso e la novellata disciplina in materia di programmi integrati di intervento, concludendo con un breve cenno ad ulteriori modifiche di rilievo: resta fermo che, data l’ampiezza del tema trattato, la presente disamina non ha alcuna pretesa di esaustività, prefiggendosi di approfondire solo profili determinati della legislazione regionale sul governo del territorio.

[1] Cfr. articolo 1 («Finalità»), L.R. n. 18/2019.

[2] Preme sottolineare che gli articoli 40-bis e 40-ter sono inseriti nella «Parte II» della L.R. n. 12/2005.