- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Marzo 2023 – Autorizzazione paesaggistica postuma
Strettamente connesso al tema del rapporto tra titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica è quello relativo all’applicabilità della disciplina della sanatoria edilizia - introdotta ad opera dell’articolo 13 della legge n. 47/1985 ed oggi disciplinata dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 – agli interventi abusivi ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico.
Prima dell’entrata in vigore del cd. «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non era previsto espressamente in quanto la legge sulla «Protezione delle bellezze naturali» (legge n. 1497/1939) nulla diceva a proposito, limitandosi a prevedere a livello sanzionatorio (articolo 15) per il caso di interventi eseguiti in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza ex articolo 7 e, secondo una valutazione di opportunità del Ministero, la demolizione a carico del trasgressore delle opere abusivamente eseguite o il pagamento di una sanzione amministrativa commisurata alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito in ragione della violazione commessa.[1]
Pur in assenza di un’espressa previsione normativa, la giurisprudenza intravide in tale meccanismo sanzionatorio un’implicita conferma della possibilità di rilasciare un’autorizzazione paesaggistica postuma posto che la messa in pristino non era l’esito necessario una volta accertata la violazione e l’opera poteva essere mantenuta a fronte del pagamento di una sanzione pecuniaria. E’ stato infatti rilevato che «l’esame sistematico della disciplina di cui agli art. 7 e 15 l. n. 1497 del 1939 e dell'art. 13 l. n. 47 del 1985 consente di concludere nel senso della possibilità di formalizzare attraverso una autorizzazione postuma - in parte equipollente alla fattispecie di cui all'art. 7 - la verifica di compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 17, così conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale spendibile ai fini della favorevole definizione del separato procedimento di cui all'art. 13 l. n. 47 del 1985»[2].
Con l’entrata in vigore del cd. «Codice dei beni culturali e del paesaggio» il legislatore ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il divieto di autorizzazione postuma: infatti, nonostante la disciplina sanzionatoria di cui al Capo II riproponesse all’articolo 167 l’alternativa tra rimessione in pristino e pagamento della sanzione pecuniaria, al comma 10, lett. c) dell’articolo 146, era previsto che «l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi»
Tuttavia, a solo due anni di distanza, l’impedimento totale alla sanabilità delle opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico è stato stemperato dal D.lgs. n. 1578/2006, (recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali»), con il quale il legislatore è intervenuto sul testo del Codice prevedendo al comma 12 dell’articolo 146, che: «l’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all' articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi».
Il quadro è rimasto sostanzialmente immutato anche successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 63/2008 – rubricato «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali» - che nel riscrivere l’articolo 146 ha mantenuto ferma la previsione dell’autorizzazione paesaggistica postuma spostandola al comma quarto dell’articolo 146, il quale dopo aver previsto che «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio», dispone espressamente che «fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi».
I commi quarto e quinto della norma dell’articolo 167 regolano le limitate ipotesi in cui è ammissibile la cd. «sanatoria paesaggistica postuma»: al comma quarto dell’articolo 167, è previsto che «l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: