SETTEMBRE 2022 – Articolo 24 DPR 380 agibilita

Articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001: l’agibilità come derivante dalle ultime riforme

 

L’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 rappresenta una norma di fondamentale rilevanza nell’ambito del cd. «Testo Unico Edilizia» in quanto reca la disciplina relativa all’accertamento dell’agibilità degli immobili: tale disposizione ha subìto vari interventi di modifica nel corso del tempo ed è stata oggetto di semplificazione amministrativa nel 2016 tramite il cd. «Decreto S.C.I.A. 2[1]», il quale ha sostituito il procedimento di rilascio della relativa certificazione con la sottoposizione dell’acquisizione dell’agibilità al modello della S.C.I.A., innovando, dunque profondamente la materia[2].

Orbene, la norma in parola al primo comma prevede che «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata[3]».

Il comma secondo prescrive che «ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  1. a) nuove costruzioni;
  2. b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1».

Il comma terzo stabilisce che la mancata presentazione della segnalazione nei casi indicati al comma secondo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, mentre il comma quarto disciplina la cd. «agibilità parziale», prevedendo che «ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

  1. a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  2. b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale».

Il successivo comma quinto reca le indicazioni in ordine alla documentazione che deve corredare la segnalazione certificata di cui ai commi precedenti, elencando:

«a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

  1. b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  2. c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
  3. d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  4. e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3[4]».

Al comma sesto si prevede che «l’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5» e che «si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In ordine ai controlli, il comma settimo dispone che le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, ne disciplinino le relative modalità di effettuazione, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

Da ultimo il comma 7-bis, la cui recente introduzione si deve al cd. «Decreto Semplificazioni» del 2020, consente la presentazione della segnalazione certificata anche in assenza di lavori, «per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione[5]».

 

[1] D.lgs. n. 222/2016.

[2] Nel dettaglio, la norma de qua è stata modificata dall’articolo 30, comma 1, lettera g), del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 (cd. «Decreto del fare»), successivamente dall’articolo 17, comma 1, lettera o), del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014 (cd. «Decreto Sblocca Italia») e da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 222/2016. Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (cd. «Decreto Semplificazioni») e dal D.lgs. n. 207/2021.

[3] Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 207/2021.

[4] Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 207/2021.

[5] Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera n), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (cd. «Decreto Semplificazioni»).